1 Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.
2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591).
5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2002 (AS 2002 3629; BBl 2002 4001 4006).
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