152.21 Ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 1999 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione

152.21 Verordnung des Bundesgerichts vom 27. September 1999 zum Archivierungsgesetz

Art. 5 Archivio del Tribunale federale

1 L’archivista provvede perché i documenti archiviati siano conservati e resi accessibili in modo sicuro e adeguato. Egli può prestare il proprio concorso nell’utilizzazione di determinati gruppi di atti.

2 Lo stesso compito incombe alla Segreteria generale per i documenti conservati nel proprio archivio.

Art. 5 Archiv des Bundesgerichts

1 Der Archivar sorgt für die sichere und sachgemässe Aufbewahrung und Erschliessung des Archivguts. Er kann bei der Auswertung bestimmter Aktenbestände Hilfe leisten.

2 Dem Generalsekretariat obliegt die gleiche Aufgabe für die Unterlagen, die in seinem Archiv aufbewahrt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.