150.21 Ordinanza del 2 novembre 2016 concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

150.21 Verordnung vom 2. November 2016 zum Bundesgesetz zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

 

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