143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 22 Revoca

1 La SEM revoca un documento di viaggio svizzero, se:

a.
il suo titolare non adempie più i presupposti per il rilascio del documento;
b.
il rappresentante legale di uno straniero minorenne o interdetto ritira il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, si procede conformemente alla regola di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a;
c.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
d.
la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché il titolare è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
e.
da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero o un terzo ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il documento di viaggio;
f.
la sua durata di validità è scaduta.

2 I documenti di viaggio revocati vanno restituiti alla SEM entro 30 giorni. Dopo tale termine, i documenti di viaggio revocati, ma non restituiti, sono considerati persi. La SEM li annuncia all’Ufficio federale di polizia per la registrazione nel RIPOL.

Art. 21 Ersatz

1 Im Falle eines Verlustes wird ein Reisedokument nur ersetzt, wenn die ausländische Person eine polizeiliche Anzeige vorlegt und keine Entzugsgründe nach Artikel 22 vorliegen.

2 Unbrauchbar gewordene Reisedokumente werden nur gegen deren Rückgabe ersetzt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.