1 Per perdita s’intende qualsiasi scomparsa di un documento di viaggio, segnatamente anche per furto o distruzione completa.
2 Il titolare deve denunciare al posto di polizia locale, non appena se ne accorge, la perdita del documento di viaggio. Se è avvenuta all’estero, la perdita del documento di viaggio deve essere comunicata anche alla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. Quest’ultima trasmette l’annuncio della perdita alla SEM.
3 Lo straniero deve restituire spontaneamente il documento di viaggio di cui ha annunciato la perdita non appena ne rientra in possesso.
4 Il documento di viaggio perde la sua validità con l’annuncio della perdita. I documenti di viaggio ritrovati non sono restituiti al titolare, bensì consegnati alla SEM, che li rende inservibili.
5 La perdita del documento di viaggio è registrata nel RIPOL:
1 Das SEM verweigert die Ausstellung eines Reisedokuments oder eines Rückreisevisums, wenn:
2 Geht aus einem Gutachten oder aus einem Gerichtsurteil hervor, dass die ausländische Person ihr altes Reisedokument gefälscht, verfälscht oder Unberechtigten zum Gebrauch überlassen hat, so verweigert das SEM die Ausstellung eines neuen Reisedokuments oder eines neuen Rückreisevisums während höchstens zwei Jahren.
40 Eingefügt durch Ziff. I 8 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.