142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 71 In generale

1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.186

2 I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:

a.
la preparazione, l’organizzazione e l’accompagnamento del viaggio di ritorno nonché la facilitazione dell’entrata e della continuazione del viaggio nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo;
b.
il sostegno della reintegrazione scolastica, professionale e sociale.

3 I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.

4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:

a.
svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione;
b.
aiuti ad autorità estere o a enti, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
c.
cooperazione con autorità estere nel settore del ritorno al fine di agevolare o promuovere il ritorno e il rimpatrio nei Paesi di origine, di provenienza o in Paesi terzi.187

186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

Art. 69

Aufgehoben

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.