1 I programmi all’estero incoraggiano il ritorno e l’integrazione duratura di determinati gruppi di persone nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo e sono limitati nel tempo. Singole parti di tali programmi possono essere attuate anche prima della partenza degli interessati dalla Svizzera o dallo spazio Schengen.186
2 I programmi all’estero possono comprendere in particolare una o più delle seguenti misure a favore delle persone che ritornano:
3 I programmi all’estero possono includere anche prestazioni d’aiuto sotto forma di aiuto strutturale a favore delle autorità del Paese d’origine o della popolazione indigena.
4 Sono considerati programmi all’estero anche i provvedimenti adottati nei Paesi di provenienza, di transito o in Stati membri dell’Unione europea al fine di prevenire la migrazione irregolare in Svizzera, nello spazio Schengen o all’interno di quest’ultimo oppure di eliminare gli incentivi alla migrazione irregolare. Vi rientrano in particolare i provvedimenti seguenti:
186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).
187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).
Aufgehoben
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