1 Scopo delle misure d’aiuto al ritorno è di incoraggiare il ritorno volontario e conforme agli obblighi specifici nel Paese d’origine, di provenienza o in uno Stato terzo di persone ai sensi dell’articolo 63.
2 Un ritorno è considerato volontario se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera spontaneamente; è considerato conforme agli obblighi specifici se la persona interessata decide di lasciare la Svizzera in seguito a una corrispondente decisione pronunciata nei suoi confronti.
3 Le misure di aiuto al ritorno possono comprendere anche prestazioni che sostengano il processo di reinserimento della persona che fa ritorno.
4 L’aiuto al ritorno è concesso una sola volta. Sono considerati anche gli aiuti al ritorno concessi da altri Stati europei.
5 I beneficiari che non partono o che ritornano in Svizzera sono tenuti a rimborsare gli importi versati dalla Svizzera.
166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
1 Das SEM prüft die Vergütungsanträge. Sofern erforderlich, kann es zusätzliche Angaben oder Belege anfordern.
2 Bei ungenügender Organisation der Ausreise oder Nichtbeachtung der vorliegenden Vorschriften verweigert das SEM eine vollumfängliche oder teilweise Vergütung.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.