142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 59b Trasporti intercantonali di carcerati

1 La SEM può fornire un sussidio annuo per le spese d’esercizio dei trasporti intercantonali di carcerati.

2 Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. La SEM versa il sussidio annuale alla CDCGP. 163

3 Per il trasporto di persone da parte dei Cantoni che, giusta le norme di prestazione delle società di trasporto, può essere effettuato tramite trasporti intercantonali di carcerati ma che ciò nonostante è effettuato sotto scorta di polizia, la SEM non versa l’importo forfettario per la scorta giusta l’articolo 58 capoverso 2 lettera a.

162 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 6087).

Art. 59ater

160 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. April 2013 (AS 2012 6951).

 

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