1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.
2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:
3 Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.
4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera oppure per l’intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.
5 Il Cantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale di cui al capoverso 5.
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
Der Bund vergütet:
130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. März 2006, in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 933).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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