142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 58 Spese per l’accompagnamento

1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.

2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:

a.
200 franchi per ogni accompagnatore della scorta di polizia fino all’aeroporto o fino al valico di confine;
b.
300 franchi al giorno e per accompagnatore per l’accompagnamento dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo, quale contributo alle spese per i pasti, l’alloggio e altri esborsi. I salari per gli accompagnatori nonché eventuali emolumenti o indennità per l’accompagnamento non sono rimborsati; e di
c.
400 franchi al giorno per ogni caposquadra a bordo di un volo speciale dall’aeroporto al Paese d’origine o di provenienza oppure in uno Stato terzo di cui all’articolo 28 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 2008135 sulla coercizione.

3 Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.

4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera oppure per l’intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.

5 Il Cantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale di cui al capoverso 5.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

135 RS 364.3

Art. 57 Beschaffung von Reisepapieren

Der Bund vergütet:

a.
die Kosten für die Ausstellung der erforderlichen Reisepapiere durch die ausländischen konsularischen Vertretungen und die Kosten für die Ausstellung weiterer Dokumente, die für den Erhalt der Reisepapiere notwendig sind; vergütet wird das Reisepapier, das am schnellsten erhältlich ist;
b.
die Transportkosten (Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der zweiten Klasse) für die notwendigen Fahrten der ausländischen Person von ihrem Wohnort zur nächstgelegenen zuständigen konsularischen Vertretung des entsprechenden Staates, sofern das persönliche Erscheinen vorausgesetzt wird.

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. März 2006, in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 933).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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