1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della LAsi.
2 Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.130
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
Im Rahmen der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen in einer angemessenen Unterkunft oder ausnahmsweise an einem anderen Ort vergütet das SEM während längstens 60 Tagen die Kosten:
126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5585).
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