142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 53

La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:

a.
gruppi di rifugiati ai quali è accordato l’asilo su decisione del Consiglio federale o del DFGP ai sensi dell’articolo 56 della LAsi;
b.
singole persone accolte su richiesta dell’ACNUR;
c.
persone bisognose di protezione che si trovano all’estero, ai sensi dell’articolo 68 della LAsi;
d.126
persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStrI127;
e.128
persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o integrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.

125 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

126 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

127 RS 142.20

128 Introdotta dall’all. dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 52g Kontrolle der Verwendung der finanziellen Mittel

1 Das EJPD kontrolliert die Verwendung der finanziellen Mittel.

2 Es erlässt für den Nachweis über die Verwendung der finanziellen Mittel in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle wenn nötig besondere Richtlinien.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.