142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)
142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)
Art. 51 Sussidi federali
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2 La SEM può erogare sussidi per:
- a.
- progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
- b.
- organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’armonizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati;
- c.117
- progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- d.118
- progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
- e.119 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migrazione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.
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Art. 50 Abrechnung
1 Der Kanton stellt dem Bund nach den Weisungen des SEM halbjährlich Rechnung.
2 Das SEM gewährt quartalsweise Teilzahlungen in der Höhe von 80 Prozent der vorgesehenen Kosten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.