142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

a.
il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI69 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;
b.
il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC70 o di cui all’articolo 3 allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’AELS71 per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
bbis.72
il rifugiato contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)73 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192774 (CPM) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo;
c.
l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
d.
l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC o di cui all’articolo 3 appendice 1 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
dbis.75
l’apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
e.
l’asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
f.
un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.76

2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi.

4 e 5 ...77

68 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

69 RS 142.20

70 RS 0.142.112.681

71 RS 0.632.31

72 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

73 RS 311.0

74 RS 321.0

75 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

77 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 23a

65 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Dez. 2008 (AS 2009 235). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. April 2013 (AS 2012 6951).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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