131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 99 Diritto di grazia

1 Il Gran Consiglio esercita il diritto di grazia.

2 È possibile rinnovare una domanda di grazia concernente la medesima condanna.

Art. 99 Begnadigung

1 Der Grosse Rat übt das Recht auf Begnadigung aus.

2 Ein Begnadigungsgesuch, das die gleiche Verurteilung betrifft, kann erneuert werden.

 

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