1 Il Gran Consiglio esercita il diritto di grazia.
2 È possibile rinnovare una domanda di grazia concernente la medesima condanna.
1 Der Grosse Rat übt das Recht auf Begnadigung aus.
2 Ein Begnadigungsgesuch, das die gleiche Verurteilung betrifft, kann erneuert werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.