131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 97 Voto del bilancio di previsione

Nel votare il bilancio di previsione, il Gran Consiglio non può superare l’importo totale delle spese indicate nel progetto che gli è presentato se non prevede nel contempo la relativa copertura finanziaria. Il prestito non può essere considerato una copertura finanziaria.

Art. 97 Budgetbeschluss

Bei der Verabschiedung des Budgets darf der Grosse Rat die Gesamtsumme der Ausgaben, die im ihm unterbreiteten Entwurf aufgeführt sind, nicht überschreiten, ohne gleichzeitig für diese Überschreitung die entsprechende Deckung vorzusehen. Eine Anleihe gilt nicht als finanzielle Deckung.

 

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