131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 92 Relazioni esterne

Il preavviso del Consiglio di Stato è richiesto nei casi in cui il Gran Consiglio è chiamato a deliberare sulle relazioni esterne e sugli affari federali.

Art. 92 Auswärtige Beziehungen

In allen Fällen, in denen sich der Grosse Rat über auswärtige oder eidgenössische Angelegenheiten auszusprechen hat, ist die Begutachtung des Staatsrats erforderlich.

 

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