131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 221 Controllo e verifiche interni

1 Il Consiglio di Stato organizza in ogni dipartimento un sistema di controllo interno. Lo stesso fanno i Comuni e gli enti di diritto pubblico.

2 Un organo di verifica interno vigila sull’intera amministrazione cantonale. Aggregato sotto il profilo amministrativo al Consiglio di Stato, definisce liberamente gli ambiti da sottoporre a verifica. I suoi rapporti sono trasmessi al Consiglio di Stato e alle commissioni competenti del Gran Consiglio.

3 La legge stabilisce quali Comuni ed enti di diritto pubblico devono istituire un tale organo.

Art. 221 Interne Kontrolle und Revision

1 Der Staatsrat organisiert in jedem Departement eine interne Kontrolle. Die Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Institutionen tun dies ebenfalls.

2 Ein internes Revisionsorgan deckt die gesamte Kantonsverwaltung ab. Es ist administrativ dem Staatsrat unterstellt und bestimmt unabhängig, welche Sachverhalte es untersucht. Seine Berichte werden dem Staatsrat und den zuständigen Kommissionen des Grossen Rates bekanntgegeben.

3 Das Gesetz bestimmt, welche Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Institutionen ein solches Organ schaffen müssen.

 

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