131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 21 Protezione della sfera privata

1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue comunicazioni.

2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 21 Schutz der Privatsphäre

1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief- und Fernmeldeverkehrs.

2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.

 

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