131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 181 Sostegno ai Comuni

1 Il Cantone sostiene finanziariamente i Comuni che accolgono nuove abitazioni, segnatamente d’utilità pubblica, sul proprio territorio.

2 Sostiene la costruzione di nuove infrastrutture.

Art. 181 Unterstützung der Gemeinden

1 Der Kanton gewährt Gemeinden, die Raum für neue Wohnungen, namentlich gemeinnützige Wohnungen, bieten, finanzielle Unterstützung.

2 Er unterstützt den Bau neuer Infrastrukturen.

 

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