131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 179 Costruzione di abitazioni

1 Il piano direttore cantonale prevede la messa a disposizione di sufficienti terreni edificabili e un’adeguata densità urbanistica.

2 La regolamentazione in materia di dezonamento, costruzione, trasformazione e ristrutturazione prevede procedure semplici che permettano una rapida realizzazione dei progetti.

3 È incentivata la ricerca di soluzioni costruttive a basso consumo energetico.

4 Lo Stato conduce una politica attiva di acquisizione di terreni, da destinare in primo luogo alla costruzione di abitazioni d’utilità pubblica attraverso enti di diritto pubblico o senza scopo di lucro come le cooperative di costruzione.

Art. 179 Wohnungsbau

1 Der kantonale Richtplan sieht die Bereitstellung von genügend Bauland und eine angemessene Verdichtung vor.

2 Die Vorschriften zu Rückzonung, Bau, Umbau und Erneuerung sehen einfache Verfahren vor, damit Bauvorhaben rasch verwirklicht werden können.

3 Die Suche nach Lösungen für energieeffiziente Bauten wird unterstützt.

4 Der Staat verfolgt eine aktive Landerwerbspolitik, namentlich zum Bau gemeinnütziger Wohnungen durch öffentlich-rechtliche Institutionen oder Institutionen ohne gewinnorientierten Zweck wie Wohnbaugenossenschaften.

 

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