131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 159 Acqua

1 L’approvvigionamento idrico è garantito in modo che la qualità e la quantità dell’acqua siano sufficienti. La risorsa idrica deve essere preservata ed economizzata.

2 Fatti salvi i diritti privati validamente costituiti, il lago, i corsi d’acqua, le falde freatiche sotterranee principali e profonde, così come sono definiti dalla legge, sono beni pubblici e devono essere salvaguardati.

Art. 159 Wasser

1 Die Wasserversorgung in genügender Menge und Qualität ist gewährleistet. Diese Ressource muss bewahrt und sparsam gebraucht werden.

2 Unter Vorbehalt gültig begründeter Privatrechte sind der See, die Fliessgewässer, das Hauptgrundwasser und das tiefe Grundwasser gemäss der Definition im Gesetz im öffentlichen Eigentum und zu schützen.

 

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