131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 150 Servizio pubblico

Il servizio pubblico si fa carico dei compiti per i quali è necessario un intervento dei poteri pubblici.

Art. 150 Service public

Zum Service public gehören Aufgaben, bei denen ein Handeln der öffentlichen Hand erforderlich ist.

 

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