131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 134 Partecipazione

I Comuni promuovono la partecipazione della popolazione all’elaborazione della pianificazione e delle decisioni comunali. Le autorità riferiscono in merito nella motivazione delle loro decisioni.

Art. 134 Mitwirkung

Die Gemeinden ermutigen die Bevölkerung, bei der Ausarbeitung der Planung und der Gemeindebeschlüsse mitzuwirken. Die Behörden legen in der Begründung ihrer Beschlüsse darüber Rechenschaft ab.

 

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