131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 108 Bilancio di previsione e rendiconto

Il Consiglio di Stato sottopone ogni anno al Gran Consiglio il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite. Gli sottopone altresì un resoconto sullo stato delle finanze e sulle attività dell’amministrazione.

Art. 108 Budget und Rechnungslegung

Der Staatsrat legt dem Grossen Rat alljährlich das Budget der Einnahmen und Ausgaben vor. Er erteilt ihm Rechenschaft über die Finanzen und die Tätigkeiten der Verwaltung.

 

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