131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 104

1 Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.

2 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

Art. 104

1 Ist nach dieser Verfassung neues Recht zu erlassen oder bestehendes Recht zu ändern, so hat dies ohne Verzug zu geschehen.

2 Die Regierung unterbreitet dem Grossen Rat innert drei Jahren ab In‑Kraft-Treten dieser Verfassung Vorschläge für die erforderliche Anpassung der Gesetzgebung.

 

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