1 Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.
2 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.
1 Ist nach dieser Verfassung neues Recht zu erlassen oder bestehendes Recht zu ändern, so hat dies ohne Verzug zu geschehen.
2 Die Regierung unterbreitet dem Grossen Rat innert drei Jahren ab In‑Kraft-Treten dieser Verfassung Vorschläge für die erforderliche Anpassung der Gesetzgebung.
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