131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 46 d. Assicurazione

1 Il Cantone può gestire un istituto che assicuri contro i danni gli edifici, i terreni e le coltivazioni o partecipare a un tale istituto.

2 La protezione assicurativa per edifici e terreni è obbligatoria.

Art. 46 d. Versicherung

1 Der Kanton kann eine Anstalt, die Gebäude, Land und Kulturen gegen Schäden versichert, betreiben oder sich an einer solchen beteiligen.

2 Der Versicherungsschutz für Gebäude und Land ist obligatorisch.

 

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