1 Il Consiglio di Stato è alla testa dell’amministrazione cantonale. Esercita la vigilanza sugli altri enti che svolgono compiti pubblici.
2 Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto ed efficace e determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.
3 Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.
4 Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
1 Der Regierungsrat steht der kantonalen Verwaltung vor. Er beaufsichtigt die anderen Träger öffentlicher Aufgaben.
2 Er sorgt für eine rechtmässige und wirksame Verwaltungstätigkeit und bestimmt im Rahmen von Verfassung und Gesetz die zweckmässige Organisation.
3 Er entscheidet nach Massgabe des Gesetzes über Verwaltungsbeschwerden.
4 Er versagt Erlassen die Anwendung, wenn sie dem Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.