131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 7 Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

Art. 7 Rechtsgleichheit

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.

2 Insbesondere darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Herkunft, seiner Rasse, seiner sozialen Stellung, seiner weltanschaulichen, politischen oder religiösen Überzeugung benachteiligt oder bevorzugt werden.

 

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