1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2 Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.
2 Insbesondere darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Herkunft, seiner Rasse, seiner sozialen Stellung, seiner weltanschaulichen, politischen oder religiösen Überzeugung benachteiligt oder bevorzugt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.