131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 27 Procedura elettorale

1 Il Gran Consiglio e i Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

2 Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che il regolamento comunale prescriva il sistema proporzionale.

Art. 27 Wahlverfahren

1 Der Landrat und die Einwohnerräte werden nach dem Verhältniswahlverfahren gewählt.

2 Für alle anderen Behörden gilt das Mehrheitswahlverfahren, sofern die Gemeindeordnung nicht das Verhältniswahlverfahren vorschreibt.

 

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