1 I Comuni stabiliscono la propria organizzazione nel regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
2 Nei Comuni politici sono garantiti il referendum facoltativo contro le decisioni del Consiglio comunale e il diritto d’iniziativa.
1 Die Gemeinden legen im Rahmen von Verfassung und Gesetz ihre Organisation in einer Gemeindeordnung fest.
2 In den Einwohnergemeinden sind das fakultative Referendum gegen Beschlüsse des Einwohnerrates sowie das Initiativrecht gewährleistet.
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