131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 120 Trasporti

1 Il Cantone e i Comuni politici disciplinano il settore dei trasporti e delle strade.

2 Essi promuovono insieme i trasporti pubblici.

3 Il Cantone e i Comuni politici provvedono affinché l’ordinamento del traffico rispetti l’ambiente e sia per quanto possibile favorevole sotto il profilo economico.

Art. 120 Verkehrswesen

1 Kanton und Einwohnergemeinden ordnen das Verkehrs- und Strassenwesen.

2 Sie fördern gemeinsam den öffentlichen Verkehr.

3 Sie sorgen für eine umweltgerechte und volkswirtschaftlich möglichst günstige Verkehrsordnung.

 

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