131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 119 Edilizia

Il Cantone disciplina le costruzioni in vista di proteggere l’essere umano e l’ambiente.

Art. 119 Bauwesen

Der Kanton ordnet zum Schutz des Menschen und der Umwelt das Bauwesen.

 

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