131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 34

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto, sussidiariamente al ruolo della famiglia, di essere aiutati, incoraggiati e assistiti nel loro sviluppo al fine di divenire persone responsabili.

2 Essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità fisica e psichica, anche all’interno della famiglia.

3 Per quanto capaci di discernimento, esercitano essi stessi i loro diritti.

Art. 34

1 Kinder und Jugendliche haben subsidiär zur Rolle der Familie Anspruch auf Hilfe, Ermutigung und Betreuung auf ihrem Weg zu verantwortungsbewussten Menschen.

2 Sie haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer körperlichen und geistigen Unversehrtheit, auch innerhalb ihrer Familie.

3 Sie üben ihre Rechte nach Massgabe ihrer Urteilsfähigkeit selber aus.

 

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