131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 106

1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

2 Esso è eletto dal Popolo, secondo il sistema maggioritario, contemporaneamente al Gran Consiglio. Il circondario elettorale è il Cantone.

3 I membri del Consiglio di Stato sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di tre legislature complete.

Art. 106

1 Der Staatsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

2 Er wird gleichzeitig mit dem Grossen Rat vom Volk im Majorzverfahren gewählt. Wahlkreis ist der Kanton.

3 Die Mitglieder des Staatsrats werden für fünf Jahre gewählt und können ihm nicht während mehr als drei ganzen Legislaturperioden angehören.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.