131.218 Costituzione del Cantone di Zugo, del 31 gennaio 1894

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

Art. 30

Il Popolo sovrano esercita i suoi diritti di sovranità in parte direttamente e in parte indirettamente, delegandone l’esercizio a suoi rappresentanti.

Art. 30

Das souveräne Volk übt seine Souveränitätsrechte teils selbst aus, teils überträgt es deren Ausübung seinen Vertretern.

 

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