131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988
131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988
Art. 91 Attribuzioni materiali
Incombe al Gran Consiglio:
- a.
- esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde;
- b.
- convocare le Landsgemeinde straordinarie;
- c.
- esercitare l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione;
- d.
- decidere in merito ai piani d’importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali;
- e.
- rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti;
- f.72
- stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni;
- g.
- pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali;
- h.
- esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge;
- i.
- ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l’ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall’esterno;
- k.73
- ...
Art. 92 Mitwirkung im Bund
Der Landrat kann für den Kanton im Bund mitwirken, indem er insbesondere:
- a.
- eine Standesinitiative einreicht;
- b.
- zusammen mit andern Kantonen ein Standesreferendum ergreift;
- c.72
- …
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