Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.
Jedermann ist berechtigt, an die Behörden Petitionen zu richten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.