131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965
131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965
Art. 10
Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel suo Comune di domicilio:
- 1.
- partecipare alle votazioni ed elezioni;
- 2.
- esercitare il diritto d’iniziativa e di referendum;
- 3.
- essere eletto a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio; la legislazione determina i casi in cui l’eleggibilità a funzionario è subordinata al possesso di un certificato di capacità o in cui la qualità di cittadino attivo non è richiesta.
Art. 10
Der Aktivbürger kann im Kanton und in seiner Wohnsitzgemeinde:
- 1.
- an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen;
- 2.
- vom Recht der Initiative und des Referendums Gebrauch machen;
- 3.
- in eine Behörde oder in ein öffentliches Amt gewählt werden; die Gesetzgebung bestimmt, in welchen Fällen für die Wahlfähigkeit von Beamten ein Befähigungsausweis notwendig ist oder das Aktivbürgerrecht nicht vorliegen muss.
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