131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 12

L’arresto, la perquisizione domiciliare, la confisca e altri simili interventi nella sfera privata possono essere ordinati soltanto nei casi previsti dalla procedura penale. Qualsiasi persona arrestata o condannata ingiustificatamente ha diritto di essere indennizzata dallo Stato.

Art. 12

Verhaftung, Haussuchung, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe in die Privatsphäre können nur in den im Strafrechtsverfahren vorgesehenen Fällen angeordnet werden. Ungerechtfertigte Haft und Verurteilung geben dem Betroffenen Anspruch auf Entschädigung durch den Staat.

 

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