131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 130

1 Il Cantone riconosce come enti autonomi di diritto pubblico:

a.
la Chiesa evangelica riformata e le sue parrocchie;
b.
la Chiesa cattolica romana e le sue parrocchie;
c.
la Parrocchia cattolica cristiana.

2 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Parrocchia cattolica cristiana sono autonome nei limiti del diritto cantonale. Esse disciplinano:

a.
in un atto normativo sottoposto a referendum obbligatorio e conforme ai principi legalitari e democratici, il diritto di voto per quanto concerne i loro affari interni;
b.
la competenza per la costituzione di nuove parrocchie, nonché per l’aggregazione o lo scioglimento di parrocchie esistenti.

3 La legge disciplina:

a.
le linee fondamentali dell’organizzazione degli enti ecclesiastici;
b.
il diritto di riscuotere imposte;
c.
le prestazioni dello Stato;
d.
la competenza e la procedura di nomina dei pastori e dei parroci e la durata della loro funzione.

4 La legge può prevedere che una parte del gettito non possa essere devoluta a certi scopi.

5 Il Cantone esercita l’alta vigilanza sugli enti ecclesiastici.

Art. 131

1 Von den weiteren Religionsgemeinschaften sind die Israelitische Cultusgemeinde und die Jüdische Liberale Gemeinde vom Kanton anerkannt.

2 Diese ordnen die Mitwirkung ihrer Mitglieder nach rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätzen.

3 Das Gesetz regelt unter Wahrung der verfassungsrechtlichen Autonomie der Religionsgemeinschaften:

a.
die Wirkungen der Anerkennung;
b.
die Aufsicht.
 

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