0.975.246.7 Accordo del 25 febbraio 2001 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

0.975.246.7 Abkommen vom 25. Februar 2001 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Art. 12 Disposizioni finali

(1)  Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità legali per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.

(2)  In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

(3)  Il presente Accordo sostituisce la «Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Hascemita di Giordania per il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti»3, firmata a Berna l’11 novembre 1976 e entrata in vigore il 2 marzo 1977.

Fatto ad Amman il 25 febbraio 2001, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

David Syz

Per il Governo
del Regno Ascemita di Giordania:

Wasif Azar

Art. 11 Andere Verpflichtungen

(1)  Sofern rechtliche Vorschriften einer Vertragspartei oder Verpflichtungen des internationalen Rechts Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eine günstigere Behandlung zuerkennen als jene, die in diesem Abkommen vorgesehen ist, so gehen solche Bestimmungen oder Verpflichtungen, soweit sie günstiger sind, diesem Abkommen vor.

(2)  Jede Vertragspartei erfüllt alle Verpflichtungen, die sie hinsichtlich Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist.

 

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