0.975.2 Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati

0.975.2 Übereinkommen vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten

Art. 62

Le procedure di conciliazione e d’arbitrato si svolgono nella sede dell’Ufficio; sono riservate le disposizioni che seguono.

Art. 62

Die Vergleichs- und Schiedsverfahren finden vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen am Sitz des Zentrums statt.

 

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