0.973.224.54 Accordo di consolidamento dell'11 febbraio 1976 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

0.973.224.54 Konsolidierungsabkommen vom 11. Februar 1976 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Chile

Art. 10

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

Art. 10

Das vorliegende Abkommen tritt in Kraft, sobald sich die beiden Vertragsparteien seine Genehmigung nach ihrer innern Gesetzgebung bekanntgegeben haben.

 

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