0.973.224.53 Accordo di consolidamento del 7 gennaio 1975 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

0.973.224.53 Konsolidierungsabkommen vom 7. Januar 1975 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Chile

Art. 5

La Cassa si impegna a rimunerare il capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C 1» al saggio del 6,5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 giugno 1975.

Art. 5

Die Caja verpflichtet sich, für den auf diesem Kreditkonto «C1» stehenden Kapitalbetrag vom Tag der Überweisung an gerechnet einen Zins von 6,5 Prozent zu entrichten. Die Zinsen sind am 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres zu bezahlen, erstmals am 30. Juni 1975.

 

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