La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in 13 semestralità uguali, tenendo conto che il primo pagamento avverrà il 1° gennaio 1975.
Die Caja verpflichtet sich, den gemäss Artikel 2 dieses Abkommens von der Schweizerischen Regierung gewährten Kredit in 13 gleichen Semesterraten zurückzuzahlen. Die erste Überweisung hat am 1. Januar 1975 zu erfolgen.
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