0.973.224.52 Accordo di consolidamento del 28 luglio 1972 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile

0.973.224.52 Konsolidierungsabkommen vom 28. Juli 1972 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Chile

Art. 5

La Cassa si obbliga a rimunerare l’importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C» al saggio del 5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 settembre 1973.

Art. 5

Die Caja verpflichtet sich, auf dem auf diesem Kreditkonto «C» stehenden Kapitalbetrag vom Tag der Überweisung an gerechnet einen Zins von 5 % zu entrichten. Die Zinsen sind am 30. Juni und 31. Dezember jeden Jahres zu bezahlen, erstmals am 30. September 1973.

 

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