1 Con l’entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro nomina un governatore, e l’istituzione mandataria (Trustee) designata a tal fine, come anche ai fini definiti nel paragrafo 5 dell’articolo 7 dell’accordo, convocherà la prima assemblea del Consiglio dei governatori.
2 Nella prima assemblea, il Consiglio dei governatori:
3 La Banca avverte gli Stati membri circa la data in cui essa inizierà le operazioni.
Fatto a Khartoum, il 4 agosto 1963, in un esemplare unico nelle lingue inglese e francese. Emendato in Abidjan con la risoluzione 05-79 del Consiglio dei Governatori, il 17 maggio 1979.
1 Sobald dieses Übereinkommen in Kraft getreten ist, ernennt jedes Mitglied einen Gouverneur, und der zu diesem Zweck und zu dem in Artikel 7 Absatz 5 angegebenen Zweck ernannte Treuhänder beraumt die erste Sitzung des Gouverneursrats an.
2 An seiner ersten Sitzung wird der Gouverneursrat
3 Die Bank notifiziert ihren Mitgliedern den Tag der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit.
Geschehen zu Khartum am 4. August 1963 in einer Urschrift in englischer und französischer Sprache. Abgeändert in Abidjan durch die vom Gouverneursrat am 17. Mai 1979 angenommene Resolution 05–79.
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