1. Ogni volta che a) la parità della valuta di un Paese membro, dichiarata al Fondo Monetario Internazionale, è ridotta rispetto al dollaro definito all’articolo 4 del presente Accordo, oppure b) a giudizio della Banca, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale, il cambio della valuta di un Paese membro abbia subito un notevole deprezzamento, il Paese membro versa alla Banca, in un lasso ragionevole di tempo, la valuta necessaria al mantenimento del valore dell’avere della Banca in detta valuta in cui non sono compresi a) i fondi che essa si è procurata contraendo mutui e b) i Fondi speciali accettati conformemente all’articolo 19, paragrafo 1 ii); rimangono tuttavia riservate eventuali disposizioni contrarie dell’accordo di fondazione dei summenzionati Fondi.
2. Ogni volta che, a) la parità della valuta di un Paese membro dichiarata al Fondo Monetario Internazionale, è aumentata rispetto al dollaro definito all’articolo 4 del presente Accordo, oppure b) a giudizio della Banca, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale, il cambio della valuta d’un Paese membro, è sensibilmente aumentato, la Banca, ristorna a detto Paese membro, entro un termine ragionevole, la valuta sufficiente a riadeguare l’avere in detta valuta, in cui non sono compresi: a) i fondi che essa si è procurata contraendo mutui e b) i Fondi speciali da essa accettati conformemente all’articolo 19, paragrafo 1 ii); rimangono tuttavia riservate le eventuali disposizioni contrarie dell’accordo di fondazione dei summenzionati Fondi.
3. La Banca ha la facoltà di rinunciare all’applicazione delle disposizioni del presente articolo, allorquando la modifica della parità è proporzionale e uniforme per tutte le valute dei Paesi membri.
1. Wenn
so hat dieses Mitglied an die Bank innerhalb einer angemessenen Frist denjenigen zusätzlichen Betrag seiner Währung einzuzahlen, der erforderlich ist, um den Wert aller im Besitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung aufrechtzuerhalten; mit Ausnahme
2. Wenn
so zahlt die Bank diesem Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist denjenigen Betrag dieser Währung aus, der erforderlich ist, um den Wert aller im Besitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung zu berichtigen; mit Ausnahme
3. Die Bank kann auf die Anwendung dieses Artikels verzichten, wenn sich die Parität der Währungen aller ihrer Mitglieder einheitlich im gleichen Verhältnis ändert.
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