1. Il capitale del Fondo è composto:
2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell’articolo 10.
4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell’articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) dei presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l’obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
1. Das Kapital des Fonds besteht aus:
2. Die vom Fonds auszugebenden Anteile werden aufgeteilt in:
3. Anteile der direkten Beitragsleistungen können nur von Mitgliedern nach Artikel 10 gezeichnet werden.
4. Die Anteile der direkten Beitragsleistungen:
5. Gibt der Gouverneursrat die nicht gezeichneten Anteile der direkten Beitragsleistungen nach Artikel 12 Absatz 3 zur Zeichnung frei oder erhöht er die Anteile der direkten Beitragsleistungen nach Absatz 4 Buchstabe b oder c, so ist jedes Mitglied berechtigt, aber nicht verpflichtet, solche Anteile zu zeichnen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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