0.970.6 Accordo del 27 giugno 1980 istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base (con All.)

0.970.6 Übereinkommen vom 27. Juni 1980 zur Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff-Fonds (mit Anhängen)

Art. 6 Limiti di responsabilità

Nessun Membro è responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, né delle obbligazioni da questo contratte.

Art. 6 Haftungsbeschränkung

Kein Mitglied ist nur wegen seiner Mitgliedschaft beim Fonds für Handlungen oder Verbindlichkeiten des Fonds haftbar.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.